Il regolamento della Biblioteca Vincenzo Bindi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 06.11.2017

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni e finalità

1.Dal Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche

La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. Essi possono essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un’istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e all’informazione. La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali. Questo Manifesto dichiara la fede dell’UNESCO nella biblioteca pubblica come forza vitale per l’istruzione, la cultura e l’informazione e come agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne. Perciò, l’UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel loro sviluppo.

La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d’età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L’alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fonda. mentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l’evoluzione della società, cosi come la memoria dell’immaginazione e degli sforzi dell’uomo.

Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali.

I seguenti compiti chiave, che riguardano l’informazione, l’alfabetizzazione, l’istruzione e la cultura, devono essere al centro dei servizi della biblioteca pubblica:

  • creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età;
  • sostenere sia l’educazione individuale e l’autoistruzione, sia l’istruzione formale a tutti i livelli;
  • offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona; 4. stimolare l’immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani:
  • promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
  • dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili;
  • incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;
  • sostenere la tradizione orale;
  • garantire l’accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità;
  • fornire servizi d’informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di interesse locali;
  • agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell’informazione e del calcolatore;
  • sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d’età, parteciparvi e, se necessario, avviarli.

2. Riferimenti normativi. Ai sensi dell’art. 101, “Istituti e luoghi della Cultura”, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio d.Ivo 22 gennaio 2004, n,42 e successive modifiche, si definisce “biblioteca” “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”.

3. Ai sensi dell’art. 112 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”, comma 9, della medesima fonte, si stabilisce che “possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. (…) Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi “possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”.

4. Legge Regionale 77/98, Art. 1. La Regione Abruzzo, per agevolare e incentivare l’accesso dei cittadini agli strumenti di informazione , cultura e formazione permanente, in condizioni di pari opportunità, promuove :

  • l’organizzazione di un sistema regionale – articolato in sistemi provinciali – di servizi bibliotecari-informativi, gestiti da Province, Comuni e altri soggetti proprietari di Biblioteche aperte al pubblico, e coordinati dalle Province ;
  • lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell’offerta di servizi bibliotecari-informativi sul territorio regionale, con l’impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie.

Art. 2 Istituzione

  1. La Biblioteca civica V. Bindi di Giulianova, aperta al pubblica nel 1957, è un servizio del Comune di Giulianova, gestito in forma diretta, quale strumento di realizzazione di fini statutari in ordine al diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione e alla lettura, si prefigge di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della comunità.

Art. 3 Sede

La Biblioteca è collocata al primo piano di palazzo Bindi, in Corso Garibaldi 14, a Giulianova. Il palazzo, di probabile fondazione cinquecentesca, si presenta secondo le modifiche ottocentesche ed infine primo novecentesche con la sopraelevazione del secondo piano.

Art. 4 Ambito territoriale e Cooperazione

  1. Nella città di Giulianova sono presenti 4 biblioteche pubbliche e private:
  • Biblioteca “Vincenzo Bindi”;
  • Biblioteca “Padre Serafino Colangeli”, Fondazione Piccola Opera Charitas;
  • Biblioteca “Padre Candido Donatelli”;
  • L’Agenzia per la Promozione culturale della Regione Abruzzo.

La Biblioteca “V. Bindi” si impegna alla collaborazione per qualsiasi attività che possa giovare all’operato delle biblioteche come ad esempio acquisizioni, catalogazione, promozione alla lettura, attraverso la stipula di accordi e protocolli d’intesa.

  1. Stante la comune origine dalla donazione testamentaria di Vincenzo Bindi alla Città di Giulianova, la Biblioteca civica e il Polo Museale Civico cooperano per la progettazione e la realizzazione di iniziative comuni indirizzate alla valorizzazione del lascito Bindiano e del Patrimonio Comunale Cittadino.
  1. La Biblioteca, al fine di ampliare e potenziare le proprie funzioni di informazione e documentazione, promuove forme di collegamento e cooperazione con biblioteche, archivi, agenzie culturali, educative e documentarie, pubbliche e private. Effettua la propria attività bibliografica e biblioteconomica in armonia con i programmi e gli indirizzi generali della Regione e del Servizio Bibliotecario Nazionale e partecipa alle politiche promosse dalla Regione Abruzzo.

Art. 5 Titolarità

  1. Il Comune di Giulianova, in quanto titolare del servizio di pubblica lettura, provvede a garantire il regolare funzionamento della Biblioteca, operando per rimuovere ogni ostacolo alla piena accessibilità di strutture e servizi.
  2. Il Comune di Giulianova, in particolare, formula i programmi, individua gli interventi e stabilisce le modalità di gestione del servizio e di verifica dei risultati; garantisce spazi, risorse e attrezzature in misura adeguata e la presenza di personale qualificato, favorendone la formazione e l’aggiornamento.

TITOLO 2: PATRIMONIO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 6 Patrimonio

  1. Il Patrimonio della Biblioteca è costituito da :
    a) libri e documenti, in qualsiasi supporto essi si presentino, costituenti le raccolte della Biblioteca all’atto della emanazione del presente Regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per acquisto, dono e scambio; tutto il materiale è registrato in appositi inventari e contrassegnato per unità;
    b) cataloghi, archivi bibliografici, basi di dati;
    c) Fondo Bindiano e Antico;
    d) attrezzature, macchine d’ufficio ed arredi.
  2. Il Fondo Bindiano e Antico
    Al suo interno la Biblioteca Civica conserva un variegato numero di libri di pregio, vanto della collezione di Vincenzo Bindi e della città di Giulianova: nel corso delle operazioni di catalogazione in schede, infatti, effettuate nel 1989, la Cooperativa CORDA di Teramo ha contato 37 Cinquecentine, 56 Seicentine, 174 Settecentine e 1194 stampe dell’Ottocento. A questi “pezzi” vanno aggiunti tre incunaboli, quali gli Epigrammata Cantalycii Et Aliquorum Discipulorum Eius, datato 1493, l’Opera omnia di Giannantonio Campano e il De arte amandi di Ovidio entrambi del 1494; l’ampia raccolta di Leggi, che interessano il periodo 1818-1868, un manoscritto in lingua araba e una trascrizione, ad opera di un francese, del testamento del Cardinale Mazarino (1661). Ma come dice Giammario Sgattoni «il reparto più interessante è senza dubbio quello dei manoscritti»: Vincenzo Bindi infatti, ha lasciato una grossa cartella di schede per gli “Illustri Medici Abruzzesi, che furono anche scrittori”; tredici cartelle di notizie e documenti sugli “Scrittori Abruzzesi, dagli Antichi a’ moderni”; 150 fotografie, schede e documenti su “L’Oreficeria medievale degli Abruzzi e Niccolò da Guardiagrele”; quasi cinquecento “Autografi d’illustri personaggi antichi e contemporanei posseduti dal Grande Uff.le prof. Vincenzo Bindi e custoditi in un Album coperto di seta damascata con decorazioni di metallo e scudo nel centro portante il monogramma V. B.”; gli “Autografi de’ Volumi commemorativi di Enrico ed Alberto Bindi, legati in 4 volumi; 26 volumi della “Corrispondenza letteraria ed artistica, di cui Pasquina Scoscina ha elencato 5.427 lettere; infine due raccoglitori di manoscritti e corrispondenza del suocero, l’artista Gonsalvo Carelli (1818-1900).
    Oltre alle lettere cli Alessandro Manzoni, Giuseppe Garibaldi, Giacomo Leopardi, nel carteggio epistolare del Bindi di notevole interesse sono le missive che egli ha scambiato, complice la sua signora Rosina, con Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Giovanni Verga, Maria Grazia Deledda, Giannina Milli e altre autorevoli personalità del panorama letterario e artistico dell’Ottocento e del Novecento. Spiccano, poi, tre lettere siglate da Papa Pio X e dalla Santa Sede, datate 2 e 5 Aprile 1911, le prime due, 10 marzo 1918, la terza.
    Nel Fondo Bindiano un particolare valore assume il materiale epistolare e manoscritto del violoncellista giuliese Gaetano Braga (1829-1907), legato da profonda amicizia a Vincenzo Bindi. In Biblioteca sono, infatti, conservati il volume “Ultime Memorie di Mia Vita”, quaderni, diari, partiture musicali, tra le quali quelle dell’ “Ave Maria” in chiave di Sol per Soprano ed organo, della “Marcia Giuliese”, trascritta per Banda da Luigi Leoni, de “I Tre Bouquets di Margherita”, romanzata per canto, piano e violoncello, e de “Leggenda Valacca” che rese celebre il Braga in tutto il mondo.

Art. 7 Uso dei locali

  1. La Biblioteca è composta da 5 sale in cui sono presenti 10 sezioni numerate da 0-9 e suddivise per argomento: 0) opere generali, 1) filosofia, 2) religione, 3) scienze sociali, sociologia, 4) filologia, 5) scienza pura, 6) scienze applicate, 7) belle arti, 8) letteratura, 9) storia; alle quali si la sezione Abruzzese.
  2. Il Fondo Bindiano viene conservato invece in due archivi dedicati, oltre che nella sezione Abruzzese: memorie bindiane, epistolario e periodici appartenenti a Vincenzo Bindi e qualsiasi altro materiale legato allo storico che per motivi di conservazione e sicurezza non possono essere resi disponibili a scaffalatura aperta.
  3. L’archivio è sempre chiuso a chiave e queste sono custodite dal responsabile del settore cultura/direttore.
  4. Il resto del Fondo Antico è conservato nelle credenze a vetrina, in previsione di concentrare l’intero patrimonio antico in un’unica sala dedicata, al fine di assicurare più elevati standards di conservazione e sicurezza.
  5. Parte del patrimonio è allocato per ragioni di spazio nei locali di deposito posti al piano seminterrato di Palazzo Bindi e nell’ufficio della direzione del Polo Museale Civico al secondo piano del Palazzo, a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia terminati nel 2012.

Art. 8 Gestione

  1. Il funzionamento della Biblioteca è affidato a personale, tecnico, amministrativo e ausiliario, dipendente dal Comune, da soggetti convenzionati di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 con comprovata esperienza nel campo delle attività di valorizzazione e promozione delle biblioteche e della lettura, ovvero collaboratore o volontario.
  2. Per prestazioni specialistiche in campo biblioteconomico o per progetti speciali a termine, si potrà far ricorso alle forme di collaborazione esterna previste dalle norme vigenti e in conformità alla L. 4/2013 ed eventuali modifiche e integrazioni.
  3. Per favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Biblioteca offre la possibilità di fare attività di tirocinio di formazione e orientamento a studenti delle scuole superiori e diplomati, studenti universitari, in conformità alle norme vigenti. Il progetto formativo da svolgere durante il tirocinio, per coloro che intendono fare una richiesta di inserimento per uno stage, dovrà essere concordato con la direzione della Biblioteca che terrà conto delle finalità formative del corso dei candidati, delle specifiche competenze ed attitudini, delle esigenze e caratteristiche della Biblioteca. Durante lo stage al tirocinante sarà affiancato un tutor interno responsabile dello svolgimento del tirocinio. La richiesta per il tirocinio e lo stage deve essere fatta dagli enti e dagli istituti con i quali sono attive, o che intendono attivare, convenzioni.
  4. Un’ulteriore possibilità offerta dalla Biblioteca è quella collegata al Servizio Civile, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva e solidale, di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali.
  5. Per il conseguimento delle finalità della Biblioteca, il Comune provvede ad assegnare le necessarie risorse umane e finanziarie stabilite annualmente in sede di formazione del Bilancio Comunale, curando che detto stanziamento sia adeguato agli standard nazionali previsti.
  6. Spetta al direttore della Biblioteca/responsabile del servizio, coadiuvato dal personale del Settore Cultura, svolgere tutti i compiti connessi al funzionamento dell’istituto culturale e in particolare:
    1. a) esercitare le funzioni amministrative, tecniche ed organizzative, inerenti l’attività della biblioteca pubblica;
    2. b) rispondere della consistenza e della conservazione delle raccolte;
    3. c) attuare i programmi di attività culturale e di aggiornamento professionale predisposti dal Comune e dagli Enti di tutela;
    4. d) svolgere tutti gli altri incarichi inerenti all’attività culturale dell’istituto che gli siano affidati dal Comune.
  7. L’immobile e ciò che contiene deve essere assicurato, possedere un impianto antincendio e un sistema d’allarme antintrusione.

Art.9 Responsabile del servizio

Il Direttore/Responsabile del Servizio è il funzionario comunale responsabile dei capitoli di bilancio inerenti la Biblioteca e:

  • sovrintende alla gestione finanziaria ed amministrativa della Biblioteca sulla base degli indirizzi fissati dall’Amministrazione;
  • cura l’applicazione del presente Regolamento e degli altri atti approvati dai competenti organi dell’Amministrazione;
  • coordina l’organizzazione delle attività culturali destinate alla promozione della Biblioteca e del suo patrimonio;
  • cura le relazioni con i competenti uffici regionali e con le biblioteche del territorio.

Art. 10 Consiglio della Biblioteca

  1. Viene istituito un Consiglio al fine di fornire al Comune consulenza, pareri e proposte tecniche, non vincolanti, in relazione alla funzionalità della Biblioteca. Il Consiglio è presieduto dal Direttore/Responsabile del Servizio, dall’Assessore alla Cultura ed è composto da un rappresentate di ogni biblioteca del territorio comunale, da un bibliotecario iscritto all’Associazione Italiana Bibliotecari (AIB) con funzione di consulenza biblioteconomica, da due rappresentanti di istituti scolastici statali comprensivi, da due rappresentanti di associazioni culturali che abbiano nel loro statuto o atto costitutivo la promozione e la valorizzazione delle biblioteche e della lettura. Nel qual caso il rappresentante di una delle biblioteche del territorio sia anche un bibliotecario iscritto all’AIB, il consiglio si riduce di un membro. I componenti del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Sindaco anche su proposta delle istituzioni presenti nel consiglio stesso. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato della Biblioteca designato dal Dirigente. Il Consiglio resta in carica tre anni e i componenti nominati dalle parti sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o lo richiedano per iscritto almeno cinque dei suoi componenti. Il Presidente può, di volta in volta, invitare alle riunioni rappresentanti di istituti scolastici non presenti in Consiglio, personalità della cultura che possano contribuire alla realizzazione di particolari progetti, ivi compresi referenti regionali e degli enti di tutela. Annualmente, entro il mese di dicembre, il Consiglio relaziona al Sindaco sullo stato della Biblioteca in riferimento anche alle istanze e necessità rilevate dall’utenza.
  3. I componenti del Consiglio che per tre volte consecutive, senza comprovata giustificazione, non siano stati presenti alle sedute, sono dichiarati decaduti.

Art. 11 Gestione biblioteconomica

  1. Per il trattamento del materiale bibliografico e documentario acquisito, in riferimento alla descrizione, catalogazione, conservazione, organizzazione e fruizione, la Biblioteca Comunale adotta e segue le norme e gli standard della tecnica biblioteconomica e documentalistica, tenuto conto anche delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
  2. Al fine di garantire la corretta gestione biblioteconomica delle collezioni il Comune può avvalersi di profili professionali specifici delle biblioteche ai sensi della L. 4/2013 e in conformità alla legge regionale n.77 del 16 settembre 1998, concernente “Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione”.
  3. E’ istituzionalizzato lo scopo di agevolare e incentivare l’accesso dei cittadini agli strumenti di informazione, cultura e formazione permanente in condizioni di assoluta parità nelle opportunità e di promuovere, nel contempo, lo sviluppo e la trasformazione qualitativa e quantitativa dell’offerta dei servizi bibliotecari diretti agli utenti anche tramite la promozione, l’introduzione e il potenziamento delle tecnologie informatiche in regime del Servizio Bibliotecario Nazionale. Tale scopo può essere raggiunto anche tramite convenzioni con le altre biblioteche cittadine già in possesso di personale specializzato.
  4. Il materiale documentario non avente carattere di rarità o di pregio e che, per il suo stato di degrado fisico, non assolva più alla sua funzione informativa, sarà segnalato dal Responsabile di Servizio con la consulenza di un bibliotecario in apposita lista e, con atto della Giunta Comunale, scaricato dall’inventario della Biblioteca e inviato al macero o ceduto gratuitamente a chi ne faccia richiesta.

TITOLO III: ORDINAMENTO INTERNO

Art. 12 Procedure

  1. Le procedure dell’ordinamento interno secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Organico sono le seguenti:a
    1. incremento (accessione, scambi, doni e acquisti);
    2. catalogazione (catalogazione e classificazione) tenuta dei cataloghi;
    3. collocazione (inventari topografici ) preparazione del materiale: riproduzione ed eventuale inserimento di schede;
    4. conservazione (revisione, registro dei legatori, eliminazioni e sottrazioni).
  2. Tutte le opere a stampa, manoscritte, elettroniche o multimediali che entrano in Biblioteca devono essere immediatamente bollate ed elencate nel Registro Cronologico d’Entrata. Il Numero progressivo sarà impresso nell’opera stessa, ad inchiostro o con apposito numeratore, alla fine del volume e prima dell’indice e verrà ripetuto nella scheda del catalogo topografico. Per i periodici la numerazione va apposta sulla prima pagina del primo numero di ogni annata. Per i materiali elettronici o multimediali ove possibile.
  3. La Biblioteca deve inoltre possedere un inventario topografico per gli oggetti di interesse artistico, storico o scientifico ed un inventario topografico dei mobili.
  4. Negli inventari è rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi. Le correzioni che sono necessarie si fanno in inchiostro rosso, in modo che si possa leggere quello che prima era scritto.
  5. Le lettere pervenute alla Biblioteca e le minute di tutte le lettere spedite, insieme con la copia dei documenti relativi a tutte le carte riguardanti l’Amministrazione, l’attività e i servizi bibliografici della Biblioteca, si conservano ordinatamente nell’archivio della biblioteca stessa. Allo stesso modo si effettuerà copia cartacea di tutte le lettere e i messaggi inviati o pervenuti per posta elettronica.
  6. Nell’interno della copertina di ogni volume pervenuto in omaggio deve essere applicato un cartellino contenete il nome del donatore e la data della donazione.
  7. Al posto di ogni libro dato in prestito locale o temporaneamente dislocato altrove verrà collocata un segnale con le indicazioni della segnatura, del titolo dell’opera e di ogni altra indicazione atta a stabilire, tra l’altro, ove si trovi in quel momento il libro.
  8. Il cambio o la cessione in deposito di duplicati, riconosciuti tali per identità assoluta, è autorizzato dal Direttore della Biblioteca. Sul frontespizio di ogni volume che cessa, per effetto del cambio, di appartenere alla Biblioteca, deve essere impresso un bollo particolare, per indicare che il libro è un doppio ceduto e per rendere nullo l’altro bollo che lo dichiara di proprietà della Biblioteca.
  9. Di regola, ogni due anni, tutti i libri vengono rimossi dagli scaffali e spolverati. Durante l’operazione di spolveratura si tiene particolarmente nota dei libri e degli scaffali infestati da tarli, muffa e parassiti.

Art. 13 Cataloghi, registri e schedari

  1. La Biblioteca deve possedere:
    1. un catalogo topografico, nel quale vengono registrate, volume per volume, le opere che entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca, con le indicazioni atte a rintracciare la collocazione nei magazzini librari;
    2. un catalogo alfabetico generale per autori, da tenersi a disposizione del pubblico, compilato secondo le norme in uso per le Biblioteche pubbliche governative;
    3. uno schedario a schedoni per le opere in corso ed i periodici, nel quale vengono registrate, fascicolo per fascicolo, numero per numero, volume per volume, tutte le pubblicazioni periodiche e in continuazione;
    4. un catalogo per soggetto delle opere moderne a stampa;
    5. un catalogo classificato per materia;
    6. un catalogo generale alfabetico per periodici;
    7. un catalogo alfabetico per autori o per titoli dei manoscritti oppure un inventario quando esso sia redatto in forma descrittiva e corredato dagli indici necessari.
  2. Tutti i cataloghi possono essere redatti anche in formato elettronico.
  3. La Biblioteca può altresì istituire per altre categorie o raccolte di materiale librario, documentario ed iconografico, altri speciali cataloghi, dando la precedenza alle collezioni più numerose e più importanti e tenendo inoltre conto di eventuali particolari esigenze dell’uso pubblico.
  4. Le norme riguardanti la materiale struttura e la compilazione di cataloghi di cui all’art. precedente sono conformi a quelle impartite dagli enti sovracomunali preposti alla tutela e alla catalogazione.
  5. Dopo l’avvenuta elencazione nel Registro Cronologico d’Entrata di tutte le opere che entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca, dovrà essere compilata la relativa scheda catalografica che sarà poi immessa nello schedario generale.
  6. Ogni opera avrà la sua collocazione indicata nella segnatura apposta sia all’interno sia all’esterno di ogni volume e, comunque, di ogni pezzo.
  7. Oltre i cataloghi la Biblioteca dovrà possedere:
  • un registro cronologico delle opere smarrite o sottratte. Per le opere smarrite di interesse locale che risultino fuori commercio si redige un elenco che viene trasmesso al competente ufficio per le necessarie ricerche nei cataloghi d’antiquariato. Agli acquisti si provvederà con il ricorso al fondo straordinario; nel caso di smarrimento relativo al Fondo Bindiano e a materiale raro e di pregio si darà l’immediata segnalazione al dirigente d’area che provvederà a rivolgersi all’autorità preposta;
  • un registro d’uscita delle opere date in dono o in scambio;
  • un registro delle opere consegnate al legatore, con l’indicazione di carico e scarico delle opere stesse;
  • uno schedario delle opere date in lettura a domicilio e in sede, relativamente alla sezione “Abruzzese” e al Fondo Bindiano;
  • un registro delle presenze giornaliere (entrata-uscita), anche in formato elettronico.

TITOLO IV: SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 14 Principi

  1. I servizi della Biblioteca sono liberi, gratuiti, aperti a tutti nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 1 del presente regolamento e trovano limite solamente nel rispetto del diritto di fruizione da parte degli altri utenti e nell’esigenza di tutela e conservazione del patrimonio per l’uso da parte del pubblico.
  2. L’organizzazione dei servizi si ispira all’idea di miglioramento continuo ed è orientata a garantire la massima soddisfazione delle esigenze informative e documentarie dei cittadini.

Art. 15 Accesso alla Biblioteca

  1. Gli spazi e i servizi nei quali si articola la Biblioteca si differenziano sulla base della destinazione di utenza, sia adulta che giovanile e per la tipologia del materiale documentario. L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito.
  2. L’accesso alla Biblioteca e l’uso dei suoi servizi deve avvenire con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. Eventuali provvedimenti motivati e di carattere immediato sono assunti direttamente dal Direttore/Responsabile del Servizio e possono:

– far allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto; – escludere o limitare l’accesso a sale e locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità del servizio.

Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti e, nei casi più gravi, deve essere presentata al Dirigente d’Area, da parte del Direttore, relazione sui provvedimenti adottati.

  1. Possono accedere alla Biblioteca tutte le persone di età superiore ai quattordici anni previa iscrizione; eventuali eccezioni (ragazzi di età inferiore accompagnati) devono essere autorizzate dal Direttore/Responsabile del Servizio.
  2. Gli accessi (entrata-uscita) sono registrati in formato elettronico, e ove non disponibile in formato cartaceo.
  3. La Biblioteca garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati personali agli utenti del servizio, in conformità ai principi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni.
  4. La Biblioteca, in presenza di personale o in collaborazione con il Polo Museale Civico, si impegna a garantire il servizio educativo rivolto agli studenti di ogni ordine e grado.

Art. 16 Orari di apertura

  1. I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l’accesso ai servizi sono fissati dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle indicazioni emerse da consultazioni e dal Consiglio di Biblioteca, valutazioni appositamente predisposte dal Direttore/responsabile del servizio.
  2. Nel corso dell’anno possono essere previste aperture con orari differenziati in corrispondenza di particolari periodi o programmate chiusure temporanee, anche per permettere lavori di controllo, riordino, pulizia, scarto o anche per permettere lo svolgimento di progetti ed eventi divulgativi o del servizio educativo.
  3. Delle eventuali variazioni viene data adeguata comunicazione all’utenza.

Art. 17 Iscrizione

  1. L’utente che si iscrive ai servizi della Biblioteca sottoscrive l’impegno a rispettare il contenuto del presente Regolamento .
  2. Per utilizzare i servizi della Biblioteca i minori di quattordici anni debbono necessariamente essere in possesso della liberatoria sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela nei loro confronti mediante compilazione dell’apposito modulo.
  3. I dati personali sono trattati ai sensi della normativa vigente ed utilizzati esclusivamente per le esigenze di funzionamento della Biblioteca, ivi comprese le finalità statistiche per il miglioramento del servizio.
  4. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati personali.
  5. La Biblioteca garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati personali agli utenti del servizio, in conformità ai principi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Norme e Sanzioni

  1. L’uso dei servizi della Biblioteca è libero e gratuito.
    La Biblioteca è dotata di una o più sale di consultazione con libero accesso agli scaffali, nonché di sale speciali.
  1. É prevista una iscrizione, dietro semplice presentazione di idoneo documento di riconoscimento, unica per tutti i seguenti servizi: accesso alle sale, prestito a domicilio, prestito interbibliotecario (ILL) e richiesta di riproduzioni da altre biblioteche (document delivery), consultazione manoscritti e fondi speciali, accesso wi-fi con dispositivi personali e consultazione web da postazione fissa.
  2. Il lettore prima di accedere alla Biblioteca per la prima volta deve compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione fornito dall’operatore preposto presso il punto accoglienza collocato all’ingresso. L’iscrizione viene effettuata previa compilazione dell’apposito modulo, della presentazione di un valido documento di riconoscimento e dopo aver preso visione del presente Regolamento, come esplicato nell’Art. 11.
  3. L’utente che ha già svolto l’iscrizione accede liberamente alla Biblioteca ,previa comunicazione del nominativo all’operatore in servizio presso il punto accoglienza all’ingresso, ripetendo la stessa azione alla sua uscita.
  4. I frequentatori devono serbare un contegno raccolto e discreto per non recarsi vicendevolmente fastidio. Essi sono tenuti ad usare i libri e gli altri materiali ottenuti nei locali della Biblioteca o a domicilio, con diligenza, per non danneggiare la proprietà comune.
  5. I frequentatori sono tenuti a lasciare nel vestibolo e nei box espressamente predisposti, ogni impedimento che possa ingombrare tavoli o sedie, e rendere più difficile l’opera di vigilanza del personale addetto.
  6. È severamente vietato danneggiare materiali e arredi della Biblioteca civica; i trasgressori saranno richiamati a rispondere del danno sia sostituendo le cose danneggiate sia versando all’Amministrazione Comunale il valore corrispondente al danno arrecato nella misura stabilita dall’Amministrazione stessa.
  7. All’utente non è consentita alcuna manomissione delle attrezzature messe a disposizione dalla Biblioteca.
  8. È vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali.
  9. La permanenza dei bambini nei locali della Biblioteca è sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori. Il personale è tenuto a dare adeguata disposizione riguardo ai comportamenti da tenere nei locali della Biblioteca.
  10. Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, né numerati.
  11. Nelle sale a scaffali aperti, le opere estratte e utilizzate devono essere lasciate sui tavoli e il personale addetto provvederà alla ricollocazione.
  12. L’utente che desidera ottenere opere, per la lettura in sede, non presenti negli scaffali ma risultanti in catalogo deve compilare la relativa scheda di richiesta (una per ogni opera) e consegnarla al banco delle distribuzioni.
    Le schede di richiesta vengono annullate dopo il riscontro con le opere restituite.
    In considerazione di particolari esigenze di servizio le richieste di consultazione potranno essere soddisfatte nell’arco di 48 ore.
  1. I manoscritti e le opere di pregio , ovvero il Fondo Antico e Bindiano , vengono consultati e studiati, previa iscrizione, con le modalità stabilite dal Direttore in sale riservate ovvero, quando queste non esistono, in una sala di consultazione a tal fine anche solo parzialmente destinata.
  2. Chi chiede un’opera del Fondo Antico, ovvero Bindiano, deve farne domanda su apposito modulo indicando con chiarezza il titolo del manoscritto e la collocazione.
    Deve inoltre indicare le ragioni della richiesta: in caso di trascrizione o di pubblicazione l’utente si impegna a fornirne copia.
  1. L’accesso alle Sale speciali (Sez. “Abruzzese” e Fondo Bindiano) con libri propri o con dispense e fascicoli deve essere autorizzato da un operatore.
  2. Il materiale della sezione “Abruzzese” e del Fondo Bindiano e Antico, deve essere citato con titolo e segnatura su un apposito elenco.
  3. Quando le sale di lettura sono al completo, la consultazione di libri con segnatura può avvenire in sala “Abruzzese”, osservando le norme che regolano l’accesso alle Sale speciali.
  4. Per tutta la durata del servizio pubblico, deve essere in attività nelle vicinanze della sala dei cataloghi e della distribuzione, il servizio di consulenza e guida, sia per fornire ai lettori chiarimenti sull’uso dei cataloghi o sullo schema di classificazione e, in genere, sull’organizzazione dei servizi sia per consigliare gli utenti nella scelta dei libri adatti ad illustrare un argomento o a soddisfare le esigenze di informazione e di cultura.
    L’incaricato del servizio può fornire subito l’informazione richiesta o riservarsi di fornirla entro alcuni giorni.
  1. Gli addetti all’Ingresso forniscono esclusivamente informazioni generali (indicazioni dei cataloghi, segnature di consultazione, ubicazione di uffici e servizi); per ogni altra esigenza devono richiedere l’intervento degli addetti alle Informazioni bibliografiche o della Direzione.
  2. Gli impiegati della Biblioteca devono dare prova, nei rapporti con i frequentatori, di cortesia e buona volontà ed evitare con cura tutto ciò che, pur non essendo espressamente vietato, può rendere incomodo o sgradito frequentare la Biblioteca.
  3. Nell’esercitare la sorveglianza il personale deve dare prova di modi cortesi per ricordare sempre agli utenti che l’interesse generale giustifica i controlli.
  4. Gli operatori devono indossare un abbigliamento consono all’ambiente della Biblioteca e un tesserino che ne permetta il riconoscimento.
  5. Il frequentatore della Biblioteca che ritenga di avere motivi di lamentele circa il comportamento del personale addetto al servizio, deve far pervenire per iscritto le lamentele stesse al Direttore della Biblioteca. Lamentele circa il comportamento di altri lettori vanno rivolte al personale della Biblioteca preposto al servizio specifico.
  6. Il Direttore può escludere temporaneamente dalla lettura o dal prestito coloro che abbiano trasgredito i regolamenti dell’uso pubblico con danno per il buon ordine dei servizi per la conservazione del materiale e il decoro dell’istituzione.
    Contro l’esclusione temporanea è ammesso ricorso al Dirigente del Settore di competenza.
  1. L’esclusione definitiva è decretata dal Comune e comunicata, per tutti i provvedimenti di conseguenza agli organi competenti.
  2. È altresì rigorosamente vietato fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca come previsto dalla specifica normativa, anche nel caso di sigarette elettroniche.

Art. 19 Informatizzazione

  1. “Il servizio Internet consente alle biblioteche di soddisfare i bisogni informativi e culturali delle comunità locali e dei singoli utenti, ed è un ulteriore strumento di informazione che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali. Internet in Biblioteca perciò deve essere utilizzato in coerenza con gli obiettivi e le funzioni fondamentali dell’istituzione bibliotecaria” (Dal Manifesto Internet approvato dall’IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions il 27 marzo 2002). La Biblioteca, all’interno di un processo che prevede l’espansione dei servizi riservati all’utenza, offre, attraverso la rete, la possibilità di accedere a molteplici fonti di conoscenza, pensiero, cultura ed in generale di informazione, e di sviluppare le capacità di uso delle nuove tecnologie. L’uso della risorsa Internet deve essere coerente con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della Biblioteca, così come determinati dal Regolamento di Biblioteca. Internet in biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente, una fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
  2. Sono a disposizione degli utenti postazioni per la consultazione dei cataloghi in linea e, in generale, per le ricerche bibliografiche, nonché la connessione wi-fi nelle sale della Biblioteca.
  3. L’uso è gratuito, previa iscrizione, ed è disciplinato dal Direttore/Responsabile del Servizio, anche in relazione al numero dei computer disponibili.
  4. L’accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti iscritti di età superiore ai 14 anni, negli orari stabiliti. L’iscrizione viene effettuata previa compilazione dell’apposito modulo, della presentazione di un valido documento di riconoscimento e dopo aver preso visione del presente Regolamento.
    Le informazioni raccolte durante l’iscrizione hanno il solo scopo di identificare in modo univoco gli utilizzatori delle postazioni. I dati raccolti non saranno resi pubblici.
  1. Le postazioni possono essere prenotate al punto accoglienza e vanno occupate entro cinque minuti dall’ora stabilita; trascorso tale termine l’uso della postazione verrà assegnata ad altro utente.
  2. All’atto dell’iscrizione l’utente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione circa il corretto utilizzo di Internet.
  3. Al momento dell’iscrizione vengono fornite le credenziali di accesso sia relativamente alle postazioni fisse, sia alla connessione wi-fi.
  4. É gratuito l’accesso di tutti i CD-ROM e di tutte le banche dati, anche in linea, messe a disposizione dalla Biblioteca.
  5. L’uso delle postazioni è consentito di norma per utente singolo.
  6. Al fine di garantire pari opportunità di accesso a tutti gli utenti il servizio è erogato per quote di tempo limitate (max 30 minuti), rinnovabili in mancanza di altre richieste e in presenza di almeno un’altra postazione libera.
  7. L’utente è responsabile dell’attività svolta sulla postazione assegnatagli ed è tenuto a rispettare la normativa vigente per l’uso fatto del servizio Internet in termini di sicurezza informatica e di accesso e divulgazione di dati personali.
  8. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
  9. Le eventuali infrazioni potranno essere segnalate all’autorità giudiziaria.
  10. Agli utenti ammessi all’utilizzo delle postazioni informatiche disponibili non è consentito:
    • Accedere a siti Internet con contenuto illegale o potenzialmente dannoso per le attrezzature;
    • Installare software di qualsiasi tipo;
    • Eseguire download di software di qualsiasi genere da Internet o da supporti di memorizzazione non vergini di proprietà dell’utente;
    • Accedere a chat o utilizzare software destinato a questo scopo;
    • Svolgere attività personali e di svago;
    • Configurare client per la ricezione di posta elettronica;
    • Instant messaging;
    • Telefonate virtuali;
    • In generale la consultazione di risorse non pertinenti alle finalità della Biblioteca;
    • Non è consentita la consultazione di cd-rom o di altri supporti non di proprietà della Biblioteca.
  11. Lo scarico dati può avvenire solo su supporti vergini. L’uso dei dati deve rispettare la normativa vigente sul diritto d’autore.
  12. Il personale è a disposizione degli utenti per ogni richiesta inerente al servizio.
  13. In caso di necessità legate al funzionamento della Biblioteca, una o piu’ postazioni possono essere occupate dal personale di servizio.
  14. Il personale in servizio si riserva di vietare l’accesso alla postazione all’utente nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nella compilazione del modulo di iscrizione al servizio.
  15. Il personale della Biblioteca ha la facoltà di interrompere il collegamento degli utenti qualora il sito visitato sia ritenuto in contrasto con i principi del servizio pubblico o lesivo della dignità della persona.
  16. I controlli sull’uso del servizio possono essere fatti dal personale della Biblioteca al momento e/o a campione.
  17. La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare rispettivamente: a) l’interruzione della sessione b) la sospensione o l’esclusione dell’utente dal servizio di Internet Resta fermo che la Direzione può provvedere a denunciare alle autorità competenti tutti i casi di utilizzo del servizio Internet ritenuti in contrasto con la normativa vigente.

Art. 20 Riproduzione

  1. L’autorizzazione a riprodurre, per ragioni di studio, con procedimenti tecnici, materiale librario o documentario è data, su richiesta dell’interessato, dal Direttore della Biblioteca, con l’osservanza delle necessarie cautele e compatibilmente con la normativa vigente.
  2. Il Direttore può negare il permesso di riproduzione nei casi in cui, il materiale librario, per il suo imperfetto stato di conservazione, soffrirebbe danno dalle operazioni di riproduzione e nei casi in cui vi si oppongono altri gravi impedimenti.
  3. L’Amministrazione Comunale, con proprio atto, può stabilire le eventuali tariffe del servizio, che verrebbero pubblicizzate adeguatamente.

Art. 21 Prestito a domicilio

  1. Il prestito è gratuito.
  2. Chiunque, purché compiuti 14 anni o comunque, se di età inferiore, frequentante una scuola media superiore, può iscriversi al prestito presso la Biblioteca per ottenere libri e altri materiali, con le limitazioni e le cautele stabilite, quando dimostri di risiedere o essere domiciliato nella Provincia di Teramo.
  3. Possono iscriversi al prestito anche gli studenti ed i cittadini residenti fuori Provincia, purché dimostrino di studiare o di lavorare in Provincia di Teramo.
  1. Con criteri di reciprocità si opererà al fine di aprire il prestito a tutti i residenti della regione.
  2. Per ottenere un’opera in prestito l’utente deve farne richiesta agli addetti al prestito e alla consultazione che compileranno apposito modulo da sottoscrivere.
  3. Non si possono dare in prestito più di tre opere per volta.
  4. La durata massima del prestito non deve eccedere 30 giorni. Il prestito può essere rinnovato purché non vi siano state altre richieste.
  5. L’operatore addetto al prestito può, sentito il direttore, in casi di provata necessità, acconsentire a un più largo prestito di opere e ad una maggiore durata del prestito.
  6. Qualunque sia la durata del prestito, la data di scadenza concordata per la restituzione dovrà essere tassativamente rispettata dall’utente.
  7. Chi smarrisce o deteriora l’opera ricevuta in prestito è tenuto a rispondere del danno; per i minorenni risponde chi ricopre la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci.
  8. Lo smarrimento o il deterioramento delle opere prestate e inoltre il mancato rispetto dei termini di riconsegna comportano l’esclusione, temporanea o definitiva, dallo schedario degli ammessi al prestito.
  9. L’esclusione temporanea dal prestito è rapportata al numero dei giorni di ritardo nella riconsegna dei volumi.
  10. Le spese delle eventuali lettere di sollecito sono a carico dell’utente.
  11. Qualora dopo il sollecito l’utente non provvede alla restituzione dei volumi, la pratica verrà inviata agli uffici legali dell’Amministrazione Comunale.
  12. All’atto del prestito l’utente è tenuto a controllare lo stato delle opere, segnalando al personale l’eventuale presenza di sottolineature, scarabocchi, lacerazioni di pagine o altre irregolarità.
  13. Il personale, previa verifica, è tenuto ad annotare la situazione riscontrata al momento del prestito.
  14. Il prestito è strettamente personale e l’utente è responsabile delle opere concesse in prestito e della loro buona conservazione.
  15. Chi smarrisce o deteriora il libro in prestito può provvedere, entro 15 giorni, alla sua sostituzione o al versamento di una somma pari al valore commerciale del libro.
  16. Oltre ai documenti per loro natura esclusi dal prestito, non viene attivata la procedura di prestito interbibliotecario, in conformità con il regolamento del servizio, per le seguenti categorie:
    • libri per bambini e ragazzi in commercio;
    • multimediali;
    • opere in commercio aventi un costo di acquisto inferiore ai costi di spedizione, escluse quelle non reperibili in commercio;
    • Fondo Bindiano e Antico, sezione Abruzzese e Miscellane, opere di collane, periodici;
    • Cataloghi d’arte, volumi illustrati con tavole fuori testo.

Art. 22 Prestito Interbibliotecario (ILL) e Document Delivery (DD)

  1. Il servizio di prestito interbibliotecario – ILL Inter Library Loan – permette di richiedere in prestito, ad altre Biblioteche italiane, libri che non siano posseduti dalla Biblioteca “V.Bindi”, né dalle altre biblioteche sul territorio comunale.
  2. La biblioteca attuando il servizio si pone in atteggiamento attivo, quando chiede libri ad altre biblioteche e in atteggiamento passivo, quando fornisce libri richiesti da altre biblioteche.
  3. Scopo del prestito interbibliotecario è la messa a disposizione, su richiesta dell’utente, di tutti i documenti ammessi al prestito posseduti nelle biblioteche italiane e straniere.
  4. Per la fornitura di documenti la biblioteca si impegna a richiedere la riproduzione in fotocopia di articoli o parti di documenti ricercati dai propri utenti ma non presenti all’interno delle proprie collezioni (nel rispetto della vigente legge in materia di tutela del diritto d’autore, ovvero per un numero di pagine non superiore al 15% di un libro o di un fascicolo di rivista).
  5. La Biblioteca garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati personali agli utenti del servizio, in conformità ai principi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni.
  6. Per poter accedere al servizio è necessario essere iscritti alla Biblioteca.
  7. L’utente:
    a) è personalmente responsabile dei materiali presi in prestito e in consultazione;
    b) al momento del prestito, è tenuto a controllare l’integrità dei documenti e a segnalare eventuali anomalie; i danni riscontrati al rientro del documento saranno considerati di sua responsabilità, e dovrà provvedere alla sua sostituzione;
    c) si impegna a restituire alla biblioteca i documenti ricevuti in prestito entro i tempi stabiliti;
    d) è tenuto a comunicare alla biblioteca eventuali variazioni di indirizzo o telefono.
  8. Ogni utente può richiedere ed avere in prestito n. 2 prestiti interbibliotecari e n. 3 document delivery.
  9. Se l’utente ha dei prestiti scaduti, non può richiedere nuovi prestiti.
  10. Il prestito interbibliotecario ha la durata massima di 30 giorni, con decorrenza dalla data di arrivo in Biblioteca.

 

Funzione Passiva

  1. Tutte le biblioteche o enti di ricerca italiani e stranieri possono richiedere il materiale posseduto dalla Biblioteca, che lo concederà in prestito a seconda della sua disponibilità od esclusione dal prestito. Non si accettano pertanto le richieste provenienti dai singoli.
    a) Modalità: le richieste possono essere inoltrate: per e-mail: inserendo i dati biblioteca; per fax: inserendo i dati della biblioteca;
    b) Tempi: la biblioteca si impegna ad inviare il materiale entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
    c) Durata: la durata del prestito è di un mese, rinnovabile di un altro mese a partire dal giorno di spedizione da concordare con l’Ufficio Prestito Interbibliotecario.
    d) Costi: per ogni monografia si richiede il rimborso di delle spese di spedizione. Per la fornitura di documenti sono a carico dell’utente i costi di riproduzione. La biblioteca agisce anche in regime di reciprocità gratuita, la quale deve essere concordata con l’Ufficio Prestito Interbibliotecario al momento della richiesta
    e) Solleciti: in caso di mancata restituzione, la biblioteca provvederà agli opportuni solleciti
    f) Danneggiamento o smarrimento: nei casi di danneggiamento o smarrimento dell’opera si applicano le norme previste nell’art. 11 del regolamento del servizio di prestito dei documenti.
  2. Oltre ai documenti per loro natura esclusi dal prestito, non viene attivata la procedura di prestito interbibliotecario, in conformità con il regolamento del servizio, per le seguenti categorie:
    • libri per bambini e ragazzi in commercio;
    • multimediali;
    • opere in commercio aventi un costo di acquisto inferiore ai costi di spedizione, escluse quelle non reperibili in commercio;
    • Fondo Bindiano e Antico, sezione Abruzzese e Miscellane, opere di collane, periodici;
    • Cataloghi d’arte, volumi illustrati con tavole fuori testo.

Funzione Attiva

Prima di inoltrare la richiesta è obbligo dell’utente verificare accuratamente la disponibilità in Biblioteca del materiale cercato, sia in forma cartacea che elettronica. Le richieste posso essere inoltrate:

  • in sede: con l’apposita modulistica;
  • per e-mail: inserendo i propri dati anagrafici;
  • per fax: inserendo i propri dati anagrafici;
  1. L’operatore addetto avviserà tempestivamente l’utente dell’arrivo del documento tramite posta elettronica o con le modalità indicate dall’utente al momento della richiesta. Le monografie devono essere ritirate personalmente.
  2. In caso di non ritiro o di ritardo superiore ai 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della Biblioteca, l’utente viene sospeso dal servizio per 60 giorni se si tratta di volumi, per due settimane se si tratta di articoli, oltre al pagamento delle spese di spedizione sostenute dalla Biblioteca per la transazione.
  3. Qualora l’utente desideri prorogare il prestito, senza interruzione, per un ulteriore periodo di trenta giorni, può farne richiesta una volta sola entro il 30° giorno, per iscritto (tramite e-mail). La proroga è da concordare con la Biblioteca prestante.
  4. L’utente viene informato dell’ultima data utile per la restituzione dei documenti al momento del prestito, attraverso un segna-libro promemoria da riconsegnare al momento della restituzione.
  5. La Biblioteca sollecita il rientro dei prestiti scaduti attraverso comunicazione scritta o telefonica.
  6. L’utente si impegna al rimborso delle spese vive sostenute, sia da questa biblioteca che da quelle fornitrici, per la spedizione e restituzione del materiale richiesto.
  7. La Biblioteca “V. Bindi” effettua la restituzione dei volumi con “Piego Libri” e le spese da rimborsare sono pari alle tariffe postali in vigore.
  8. Sono a carico degli utenti eventuali costi segnalati dalle biblioteche prestanti.
  9. Il rimborso va effettuato tramite francobolli, il cui valore verrà indicato al momento della richiesta del prestito;
  10. Si avvertono gli utenti che i rimborsi alle biblioteche fornitrici, a copertura delle spese di spedizione riproduzione dei materiali richiesti, sono variabili e dipendono dalla formula che ciascuna biblioteca decide di adottare. I costi delle riproduzioni dipendono sia dal tipo di riproduzione richiesta che dalle tariffe in vigore presso le biblioteche fornitrici.
  11. All’utente che usufruisce del servizio di Prestito interbibliotecario non vengono imputati i costi relativi all’inoltro della richiesta e alle eventuali comunicazioni successive con le biblioteche interpellate per solleciti e chiarimenti.
  12. Per la fornitura di documenti sono a carico dell’utente i costi di riproduzione.

Art. 23 Prestito per mostre

LINEE GUIDA PER IL PRESTITO PER MOSTRA DI MATERIALI DELLE COLLEZIONI SPECIALI (Da Linee Guida AIB)

Le presenti linee guida sono redatte per soddisfare le necessità di un ventaglio di istituzioni e di materiali il più possibile ampio. Poiché il documento non può offrire alcuna specifica istruzione, occorre che le singole istituzioni usino il buonsenso nell’applicare queste lineeguida, prendendo in considerazione fattori come la rarità, la fragilità, il valore monetario del materiale richiesto per una mostra.

In alcuni casi, a seconda delle possibilità delle istituzioni e del tipo di materiale prestato, può non essere necessario seguire tutte le fasi che vengono qui delineate.

Fasi precedenti il prestito

L’istituzione prestante e l’istituzione richiedente devono concordare vari punti prima di dar corso a un prestito. La sezione che segue tratta i problemi correnti tipici di tutti i prestiti, ma possono prodursi problemi particolari che non vengono affrontati in questa sede.

Tempo necessario per le richieste di prestito

L’istituzione prestante deve avere il tempo necessario a esaminare la richiesta di prestito, di solito un periodo minimo di sei mesi, e di dodici mesi per istituzioni più grandi e per il prestito di un certo numero di pezzi. Un periodo aggiuntivo di tempo deve essere previsto nel caso in cui si richieda la formale approvazione di un organo o di una commissione oppure nel caso in cui la/le opera/e richieste necessitino di consolidamento o di restauro.

Richiesta formale di prestito

La richiesta di prestito deve essere formulata per iscritto. Essa deve recare la firma del Direttore, o del Responsabile del Settore, o del curatore dell’istituzione richiedente, a seconda dei casi, e dovrebbe essere indirizzata al Sindaco e al Direttore/responsabile del servizio dell’istituzione prestante, nonché al soprintendente regionale ai Beni Librari e Biblioteche. Nella richiesta di prestito il richiedente deve fornire i seguenti elementi:

  1. Il titolo della mostra, il nome e le credenziali del curatore o dei curatori, una breve descrizione delle sue finalità e dello scopo
  2. Le date d’inizio e fine della mostra e le date d’inizio e fine del prestito
  3. Una descrizione dettagliata di ciascuna opera richiesta, compresa la scheda completa, la classificazione, o il numero di catalogo/inventario, nonché la citazione della fonte di informazione che identifica l’istituzione prestante come possessore dell’ opera
  4. L’indicazione se un eventuale catalogo, o altra pubblicazione, accompagnerà la mostra, in considerazione del fatto che alcune istituzioni non concedono il prestito se non è prevista la pubblicazione di un catalogo. L’indicazione se il richiedente prevede la redazione di una versione web della mostra o se un diverso sito web affiancherà la mostra.
  5. L’indicazione che il richiedente accetta le condizioni di prestito poste dal prestatore e la richiesta che il prestatore specifichi i requisiti richiesti per il trasporto e per la sicurezza del pezzo.

Descrizione delle attrezzature

Congiuntamente alla richiesta formale di prestito, il richiedente deve predisporre un documento conciso che descriva il programma della mostra, oltre che le attrezzature e gli impianti.

La relazione può essere strutturata in otto intestazioni base:

  • Il richiedente

Indicare il nome ufficiale completo dell’istituzione, indirizzo, fax e numero di telefono. Descrivere brevemente la natura dell’istituzione. Indicare le dimensioni e il nome dei membri dello staff incaricato di curare la mostra.

  • L’edificio

Indicare data e tipo della costruzione; indicare le dimensioni dello spazio espositivo e la sua collocazione all’interno dell’edificio.

  • Protezione antincendio

Descrivere dettagliatamente il sistema d’allarme antincendio e i dispositivi per l’estinzione di incendi. L’istituzione prestante deve specificare il tipo d’allarme e il sistema di estinzione che ritiene accettabili.

  • Sicurezza

Indicare come i pezzi richiesti per la mostra saranno protetti contro il furto e contro i danni. Descrivere le vetrine e le serrature e il metodo prescelto per il montaggio su parete degli oggetti in cornice. Descrivere il sistema d’allarme anti-intrusione installato nello spazio espositivo. Se si utilizza personale di sorveglianza, indicare il numero degli addetti alla sicurezza, se ci sono, e il numero degli addetti in servizio per ogni turno. Specificare i giorni e l’orario di regolare apertura della mostra. Specificare se è consentito consumare cibi e bevande nello spazio espositivo, se lo spazio è dato in affitto a enti esterni, se lo spazio espositivo è usato per usi diversi dalla mostra.

  • Ambiente

Indicare l’escursione della temperatura e il grado di umidità relativa nell’area espositiva e nelle aree di imballaggio e di deposito. Indicare la variazione massima percentuale nell’arco delle 24 ore per la temperatura e l’umidità relativa nelle medesime aree e come i valori vengono misurati. Descrivere il tipo di attrezzatura di monitoraggio utilizzato, segnalando l’eventuale presenza di sistemi specifici e ben calibrati. Dati relativi alla temperatura e all’umidità relativa possono essere richiesti dal prestatore prima e/o durante il periodo del prestito.

Descrivere l’illuminazione nello spazio espositivo. Individuare la tipologia delle luci nello spazio espositivo e nello spazio di lavoro e fornire l’esatta misurazione del livello di luminosità, indicando come queste misurazioni vengono effettuate. Spiegare come i pezzi esposti verranno protetti dalle radiazioni ultraviolette provenienti da fonti naturali o artificiali nello spazio espositivo e nello spazio di lavoro.

  • Manipolazione degli oggetti presi in prestito

Indicare che l’istituzione userà standards professionali idonei e ufficiali per tutte le fasi del processo espositivo e che rispetterà le richieste dal prestatore per materie come passe-partout, cornici o intelaiature fatte su misura.

Per alcuni materiali si può richiedere una ditta accreditata nel trasporto delle opere d’arte, che fornisca personale specializzato e attrezzature speciali come camion a temperatura e umidità controllata con adeguata protezione antifurto. L’istituzione prestante ha il diritto di rifiutare la consegna dei materiali al corriere se le sue richieste relative al trasporto non sono rispettate. In alcuni casi l’istituzione prestante può richiedere che sia un membro del suo staff a installare e a rimuovere gli oggetti dalle vetrine.

  • Assicurazione

Indicare la copertura assicurativa dell’istituzione richiedente e indicare il nome della compagnia di assicurazione e dell’agente. Offrire di fornire, a richiesta, una copia della polizza. Il richiedente dovrà assicurare gli oggetti per il valore stabilito dal prestatore, con polizza a copertura da ogni tipo rischio, con la formula “da chiodo a chiodo”. Per lo più la polizza dovrà specificare che la somma assicurata rappresenta il valore reale di rimpiazzo e che, in caso di danneggiamento, furto, o smarrimento dei pezzi non si darà adito a rivalse legali sui vettori o sugli imballatori.

Si può anche richiedere che prima della consegna dei pezzi al richiedente l’assicuratore emetta un certificato di assicurazione che assicuri in aggiunta anche il prestatore.

L’istituzione prestante assegna un valore indicativo a ciascun pezzo prestato ai soli fini assicurativi. Il prestatore può richiedere che l’istituzione richiedente paghi l’onorario di un esperto esterno incaricato della stima. Per evitare ogni eventuale problema, l’istituzione richiedente non deve mai accettare una stima redatta dallo staff dell’istituzione prestante e deve insistere per valersi di un qualificato consulente esterno. Il prestatore deve ricevere dalla compagnia assicurativa del richiedente, prima che il materiale lasci la propria sede, un certificato di assicurazione che dichiari l’attivazione della copertura assicurativa. Il certificato deve specificare quali rischi sono esclusi dalla copertura della polizza.

È a carico dell’istituzione richiedente la stipula di una polizza per opere d’arte che, dal momento in cui gli oggetti lasciano la propria sede al momento in cui vi fanno ritorno, assicuri i pezzi contro ogni rischio con la formula da chiodo a chiodo e che indichi l’istituzione prestante come beneficiaria o “assicurato aggiunto”.

  • Referenze

Fornire una lista delle altre istituzioni, compresi i nomi dei rispettivi referenti, che hanno di recente prestato al richiedente materiali da esporre in mostra.

  • Modulo per l’accordo di prestito

Il richiedente deve fornire un apposito Modulo per l’accordo di prestito per ogni singolo oggetto richiesto. Ciascuna istituzione deve sottoporre al proprio ufficio legale e alla propria compagnia di assicurazione il modulo per l’accordo di prestito prima di adottarlo ufficialmente. Alcuni prestatori possono richiedere che il richiedente sottoscriva, oltre al proprio, anche il loro modulo per l’accordo di prestito, benché in questo caso sia opportuno adottare ogni precauzione per evitare formulazioni contrastanti.

  • Scheda di conservazione

L’istituzione prestante deve fornire all’istituzione richiedente una scheda sullo stato di conservazione di ciascuna opera, o porzione di opera, richiesta in prestito, prima che questa lasci la sua sede. Occorre indicare le condizioni complessive di ogni opera con la descrizione dettagliata dello stato di conservazione della superficie che verrà esposta. Se possibile allegare una fotografia recente alla scheda di conservazione.

  • Altre condizioni di prestito

L’istituzione richiedente può ricevere l’invito a fornire informazioni sulle proprie credenziali, sul patrocinio della mostra, sul comitato organizzatore, sulle misure adottate per favorire l’accesso pubblico alla mostra e per facilitare l’accesso ai disabili. Altre possibili regolamentazioni possono applicarsi a:

  1. Uso dei pezzi prestati a scopo di studio: L’istituzione prestante deve specificare se il materiale prestato può esser messo a disposizione degli studiosi nella sede dell’istituzione richiedente e a quali condizioni.
  2. Altri usi presso la sede del richiedente : L’istituzione prestante può specificare se il materiale concesso in prestito può essere riprodotto in qualsiasi modo a scopo pubblicitario o per altri scopi durante il periodo di prestito
  3. Diritto di revoca L’istituzione prestante deve specificare se si riserva il diritto di revoca del prestito prima della scadenza concordata e in quali circostanze.
  4. Operazioni durante il prestito
  • Imballaggio

L’istituzione prestante si incarica in genere dell’imballaggio dei pezzi, e può chiedere che tutti gli oggetti vengano reimballati nello stesso modo al momento della restituzione. Qualsiasi cambiamento nell’imballaggio deve essere discusso in anticipo tra l’istituzione prestante e quella richiedente.

  • Trasporto

Il prestatore definisce le modalità di trasporto e sollecita specifici accordi riguardanti il trasporto. I dettagli del trasporto devono essere messi a punto prima possibile nel corso della procedura di prestito. A seconda del valore della/e opera/e, il prestatore può acconsentire al trasporto via corriere. Per opere di grandi dimensioni, fragili, o di particolare pregio, l’istituzione può richiedere di utilizzare una ditta specializzata nel trasporto di opere d’arte. In alcuni casi, può venir richiesto che gli oggetti siano seguiti da un accompagnatore, per lo più un membro del personale dell’istituzione prestante. L’accompagnatore sarà presente durante tutte le fasi di trasporto, disimballaggio, installazione, disinstallazione, reimballaggio del materiale prestato.

  • Prestiti internazionali

I prestiti a istituzioni fuori dagli dall’Italia richiedono l’assistenza di uno spedizioniere accreditato, che deve essere contattato con molto anticipo sulla data di consegna delle opere. Le pratiche doganali e la fornitura delle necessarie licenze d’esportazione sono a carico del richiedente; i colli non devono venir aperti per le ispezioni doganali, ma devono venir sdoganati nella sede della mostra. Il richiedente che riceva un prestito da paese straniero deve inoltre, insieme a un funzionario della dogana, ricevere l’accompagnatore al suo arrivo e scortarlo fino al luogo della mostra.

  • Stato di conservazione

Al momento della consegna, il richiedente deve ispezionare il materiale, confrontarlo con la scheda di conservazione fornita dal prestatore, registrarne le condizioni. Qualsiasi danno o discrepanza deve immediatamente venir riferita per telefono e deve essere successivamente comunicata per iscritto al prestatore. A meno che non abbia ottenuto in anticipo uno specifico permesso del prestatore, il richiedente non può in alcun modo alterare, pulire, riparare l’oggetto. Riguardo ai materiali piani, alcune istituzioni possono preferire che il richiedente provveda in proprio a dotarli di passe-partout, cornice, ecc., ma senza un esplicito permesso il richiedente non può aggiungere o rimuovere materiali come vetro, plexiglas, cornici o sostegni. Questa procedura deve essere ripetuta in ogni sede per le mostre itineranti. Nel caso in cui non riceva alcuna scheda di conservazione, l’istituzione richiedente deve al momento della consegna redigerne per suo conto una per ciascuno degli oggetti ottenuti in prestito.

Riproduzioni, Crediti, Autorizzazioni

  1. Il richiedente deve essere certo di ottenere in anticipo un permesso scritto dal prestatore prima di riprodurre, distribuire, trasmettere, o usare in qualsiasi altro modo che per l’esposizione in mostra il materiale ricevuto in prestito. Alcune istituzioni richiedono che ogni tipo di riproduzione, per esempio fotografie o digitalizzazioni, sia realizzato prima che il materiale vada in prestito. In caso di autorizzazione alla riproduzione da parte del richiedente, il prestatore può porre condizioni specifiche per la manipolazione dei materiali.
  2. L’eventuale catalogo a stampa della mostra deve essere fornito gratuitamente al prestatore in almeno una copia.
  3. Tutti i progetti di riproduzione in Internet dei materiali esposti devono essere discussi con l’istituzione prestante all’avvio delle procedura di prestito. L’istituzione prestante può richiedere che siano attivati appositi links tra il sito web dell’istituzione richiedente e il suo proprio sito e può specificare i dpi desiderati per le immagini.

Crediti:

Il richiedente deve citare il credito del prestatore in tutti i materiali che pubblicizzano la mostra, come cartelli, cataloghi a stampa o cataloghi digitali, brochures, informazione via Internet, comunicati stampa, annunci. Il prestatore può specificare la formulazione del testo del credito, all’occorrenza includendo informazioni sul donatore. L’istituzione richiedente descriverà correttamente ciascun oggetto e userà correttamente per le citazioni il testo fornito dal prestatore.

Autorizzazioni:

Nell’autorizzare la riproduzione di materiale delle sue collezioni, il prestatore deve specificare che non rinuncia al suo proprio diritto di riprodurre un’ immagine, o di concedere ad altri il permesso di riprodurla.

Costi

Il richiedente deve essere preparato ad assumersi i costi del prestito . La stima deve essere fornita nel più breve tempo possibile dal momento della registrazione della richiesta. Possono essere individuati:

  1. Costi di trasporto: imballaggio e casse; trasporto; diritti doganali e spedizionieri; accompagnatore.
  2. Assicurazione: Se il prestatore non accetta la copertura assicurativa del richiedente (così come è stato prima specificato) e preferisce provvedere in proprio, al richiedente può venir addebitata una quota prestabilita del premio assicurativo.
  3. Sicurezza/copia di studio: Il prestatore può richiedere che una riproduzione (microfilm, copia digitale, negativo fotografico, diapositiva o lucido) sia realizzata a spese del richiedente prima che il materiale sia rimosso dalla propria sede. Può anche imporre una tariffa per la riproduzione, in accordo con la propria politica ufficiale di prestito. Si invitano le istituzioni prestanti a definire una propria politica di prestito e a fissare delle tariffe per la riproduzione di materiale appartenente alle proprie collezioni.
  4. Conservazione: a carico del richiedente possono essere effettuati tutti gli interventi conservativi che il prestatore ritiene necessari prima dell’esposizione dell’ opera e/o in vista del trasporto (inclusi riparazione, rilegatura, passe-partout e cornici, manifattura di contenitori speciali, involucri speciali, sostegni).
  5. Tariffe di prestito: L’istituzione prestante può chiedere la corresponsione di una tariffa generale di prestito da corrispondere all’ approvazione del prestito, oppure una tariffa di prestito per ogni singolo pezzo richiesto, solitamente prevista in sostituzione delle spese di imballaggio e manipolazione.
  6. Altre tariffe: a carico del richiedente possono venir addebitati i costi del tempo speso dal personale dell’istituzione prestante per la selezione del materiale, della stima effettuata da un esperto esterno all’istituzione, e altri costi amministrativi stabiliti dall’istituzione prestante. Un’istituzione prestante può anche addebitare un costo di cancellazione per i prestiti annullati. Inoltre, in caso di annullamento, sono a carico dell’istituzione richiedente le spese di preparazione e di conservazione affrontate fino a quel momento.

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 24 Criteri per le modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è stato formulato tenendo presente l’esigenza di garantire modalità di accesso il più possibile omogenee ai servizi bibliotecari erogati. Pertanto, le eventuali modifiche dovrebbero tenere conto di questa necessità.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente legislazione in materia.

Art. 26 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene messo a disposizione del pubblico nei locali della Biblioteca e sui siti web istituzionali del Comune di Giulianova e della Biblioteca “V. Bindi”.

Art. 27 Norma Conclusiva

Per gli oggetti non disciplinati dal presente regolamento, valgono le norme dei regolamenti comunali, con particolare riferimento a quelle del regolamento d’organizzazione degli uffici e servizi, di contabilità e dei contratti.

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